Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari
Regolamento:
Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato di attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;
Responsabile del Procedimento:
Carlo Ceriani
Ufficio di riferimento:
Servizi Demografici