Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari


Regolamento: 

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

 

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

  1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato di attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

 

Responsabile del Procedimento: 
Carlo Ceriani
Ufficio di riferimento: 
Servizi Demografici